Cos'è
Docenti in anno di formazione e prova
Chi deve svolgere l’anno di prova
I docenti che:
- si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato (i neo immessi in ruolo che ambiscono alla conferma dello stesso);
- hanno ottenuto il passaggio in ruolo (sia anno di prova che formazione annessa; tutto regolarmente come gli altri sopra citati);
- hanno rinviato l’anno di prova, per assenze giustificate, malattia, maternità, aspettativa per motivi di famiglia;
- alla fine del primo anno di prova sono stati valutati in maniera negativa; la Legge 107 (art. 1 comma 119) prevede la possibilità di ripetere per una seconda ed ultima volta il percorso.
Chi non deve svolgere l’anno di prova
I docenti che:
- abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado di nuova immissione in ruolo;
- abbiano ottenuto il passaggio di ruolo e abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nel medesimo ordine e grado; destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato, abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, compreso l’eventuale percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già immessi in ruolo con riserva, abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova e siano nuovamente assunti da Concorso straordinario 2018 per infanzia e primaria per il medesimo posto (come precisato dal D.M. 17/10/2018, art. 10, c. 5);
- abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo ordine e grado, nonché i docenti già titolari di posto comune/sostegno destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato da altra procedura concorsuale su posto comune/sostegno del medesimo ordine e grado.
A.S. 2024/2025
Decreto ministeriale 226 del 16 agosto 2022
12.11.2024 – Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti – Riapertura Modulo
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