Ultima modifica: 9 Gennaio 2019
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Bisogni educativi speciali

 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

 

L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) si riferisce a tutti gli alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. L’utilizzo dell’acronimo BES sta quindi ad indicare una vasta area di alunni per i quali va applicato il principio della personalizzazione dell’insegnamento.
Il 27 Dicembre 2012 è stata emanata dal MIUR la direttiva “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.
Nella direttiva si fa presente che l’identificazione degli alunni con disabilità non avviene esclusivamente sulla base dell’eventuale certificazione, ma è possibile far riferimento al modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) per individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) degli alunni.
L’area dei Bisogni Educativi Speciali, conosciuta in Europa come Special Educational Needs, rappresenta quell’area dello svantaggio scolastico che comprende tre grandi sotto-categorie:
quella della disabilità;
quella dei disturbi evolutivi specifici;
quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.
All’interno dei Disturbi Evolutivi Specifici rientrano:
i DSA;
i deficit del linguaggio;
i deficit delle abilità non verbali;
i deficit della coordinazione motoria;
i deficit dell’attenzione e dell’iperattività.
Il funzionamento cognitivo limite, invece, rappresenta il limite di separazione fra disabilità e disturbo specifico.
Com’è bene comprendere, queste problematiche non possono essere tutte certificate ai sensi della legge 104/92, proprio perché non rappresentano delle patologie invalidanti. Di conseguenza si rendeva necessaria una normativa di riferimento che garantisse a questi alunni la possibilità di ricevere la giusta attenzione in ambito scolastico.
A tal fine fu emanata la legge 170/2010 che focalizzava l’attenzione sugli gli alunni con DSA. Infatti, in essa vengono presi in considerazioni tutti quegli alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevate che, per specifici problemi, possono incontrare delle rilevanti difficoltà in ambito scolastico, le quali sono causa di insuccesso. Anche se la legge nomina solo la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia,
La direttiva dedica una sezione a sé agli alunni con problemi di controllo attentivo e/o dell’attività, spesso definiti con l’acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
L’ADHD ha un’origine neurobiologica e comporta delle difficoltà di pianificazione, apprendimento e socializzazione; inoltre risulta spesso associato a un DSA.
Più frequentemente l’ADHD è in comorbilità con uno o più disturbi dell’età evolutiva causando:
disturbi oppositivi provocatori;
disturbi della condotta in età adolescenziale;
DSA;
disturbi d’ansia;
disturbi dell’umore.
Nel caso di studenti con ADHD con un quadro clinico grave, è necessaria la presenza del docente di sostegno.
In Italia i ragazzi con ADHD sono moltissimi e per tale ragione, anche se il disturbo non è considerato così grave da poter ottenere una certificazione ai sensi della legge 104/92, è necessario garantire il diritto al loro successo formativo.

Piano annuale di Inclusione

La nostra scuola, ispirandosi alla normativa vigente, persegue la “politica dell’inclusione” e promuove “il successo scolastico” per tutti gli alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione, anche a coloro che, non avendo una certificazione né di disabilità, né di DSA (104/92 e la recente 170/2010) fino ad oggi non potevano avere un piano didattico personalizzato,con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su misura per loro. Il Piano costituisce un impegno programmatico per l’inclusione ed uno strumento di lavoro, pertanto sarà soggetto a modifiche ed integrazioni periodiche.

Il documento è parte integrante del POF e si propone di:

  • definire pratiche comuni all’interno dell’Istituto;
  • facilitare l’accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo degli studenti con BES;
  • individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali, nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva ed accogliente.

In particolare si perseguiranno le seguenti finalità:

  • garantire il diritto all’istruzione attraverso l’elaborazione – a seconda dei casi – del PDP, PEI, strumenti di lavoro che hanno lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee ed i criteri di valutazione degli apprendimenti;

  • favorire il successo scolastico e monitorare l’efficacia degli interventi;

  • ridurre i disagi formativi ed emozionali e prevenire blocchi nell’apprendimento;

  • adottare forme di corretta formazione degli insegnanti

In modo commisurato alle necessità individuali ed al livello di complessità verrà garantito l’utilizzo di strumenti compensativi, cioè di tutti quegli strumenti che consentiranno di evitare l’insuccesso scolastico a causa delle difficoltà dovute al disturbo e l’applicazione di misure dispensative, ovvero quegli adattamenti delle prestazioni che permetteranno all’alunno una positiva partecipazione alla vita scolastica.Infine verranno delineate prassi condivise di carattere:

  • amministrativo e burocratico: acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale;

  • comunicativo e relazionale: prima conoscenza dell’alunno e sua accoglienza all’interno della nuova scuola con incontri ed attività programmati (incontri con le famiglie, con l’equipe Neuropsicologica…);

  • educativo – didattico: predisposizione del PEI, PDP.

Come intervenire in presenza di alunni con BES?

La direttiva specifica che è necessario elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con BES, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), individuale o anche riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.
Inoltre, le scuole, dopo aver esaminato eventuali certificazioni o dopo aver individuato, sulla base di attente considerazioni didattiche e psicopedagogiche, gli allievi con BES, possono avvalersi per tutti gli alunni con BES di opportuni strumenti compensativi e di misure dispensative previste già dalla legge 170/2010 e di seguito elencati.
Misure educative e didattiche di supporto
1. Gli studenti con BES hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con BES le istituzioni scolastiche garantiscono:
a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
c) per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero.
3. Le suddette misure devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con BES sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli Esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari.

Accoglienza alunni non italofoni

Documento MIUR febbraio 2006: “La consapevolezza del patrimonio di civiltà europea, l’incontro aperto con altre culture e modelli di vita, la garanzia per tutti i cittadini italiani e non, di acquisire nelle nostre scuole una reale esperienza di apprendimento e di inclusione sociale, sono obiettivi a cui le istituzioni scolastiche devono mirare con il concorso e la collaborazione dei soggetti educativi presenti sul territorio: famiglia, enti locali, università, associazioni, istituzioni a vario titolo interessate”

Accogliere un alunno straniero, occupandosi della sua alfabetizzazione ma anche rispondendo ad esigenze che sono proprie di tutti gli alunni, è garanzia del compimento di una reale esperienza di apprendimento e di integrazione sociale, che abbia la scuola come punto di riferimento, di conoscenza, di confronto tra le diverse culture.

Il processo di immigrazione straniera nel nostro territorio si è ormai intensificato in modo sistematico e crescente. Le provenienze etniche sono diversificate. Sono presenti comunità romene, albanesi, cinesi, pakistane, sudamericane e provenienti dai Paesi dell’Europa dell’Est.

Il nostro Istituto, operando in quest’ottica, individua i percorsi più adatti per poter affrontare, in modo efficace, le problematiche culturali e organizzative legate all’accoglienza. Per aiutare gli alunni stranieri a superare le difficoltà legate alla mancata o scarsa conoscenza della lingua italiana, in parallelo con gli interventi personalizzati svolti all’interno del gruppo classe, organizza con i finanziamenti per le Aree a rischio dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, corsi di alfabetizzazione in orario extrascolastico, per ciascuno dei due ordini di scuola.

Gli studenti stranieri neo-arrivati vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno, del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno (Circolare n.2 dell’8 gennaio 2010 / D.P.R. 394/99,art.45, comma 2). Se ritenuto utile, gli alunni stranieri neo arrivati in corso d’anno potranno essere inseriti in una classe non corrispondente all’età anagrafica per il periodo necessario a stabilire un rapporto iniziale con la lingua italiana e acquisirne gli elementi di base, indispensabili per un proficuo inserimento (Circolare n.2 dell’8 gennaio 2010).

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